Una società di collecting gestisce in forma collettiva i diritti di autori, editori, produttori o artisti: concede licenze a radio, piattaforme, locali ed eventi, incassa i compensi e li ripartisce. La direttiva 2014/26/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 35/2017, distingue gli organismi di gestione collettiva, controllati dai titolari o senza scopo di lucro, dalle entità di gestione indipendenti, imprese a scopo di lucro, e garantisce ai titolari la scelta del gestore.
In Italia l’intermediazione dei diritti d’autore era riservata alla SIAE. Il d.l. 148/2017 l’ha aperta agli altri organismi di gestione collettiva, ma non alle entità indipendenti. Il 21 marzo 2024 la Corte di giustizia UE (causa C-10/22, LEA contro Jamendo) ha giudicato contraria al diritto dell’Unione questa esclusione, e il d.l. 131/2024, convertito dalla legge 166/2024, l’ha superata. L’AGCOM vigila sui requisiti e pubblica l’elenco dei soggetti abilitati. Per i casi concreti è bene rivolgersi a un avvocato esperto di diritto d’autore o alla propria società di gestione collettiva.