I diritti connessi spettano a chi non è autore dell’opera ma contribuisce a renderla fruibile: il produttore della registrazione, gli artisti interpreti ed esecutori, le emittenti. La legge 633/1941 riconosce al produttore di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione online delle sue registrazioni; la durata è di settanta anni dalla prima pubblicazione lecita.
C’è poi il compenso per l’uso pubblico dei fonogrammi a scopo di lucro, per esempio nelle trasmissioni radio, nelle feste danzanti e nei pubblici esercizi, ripartito tra produttori e artisti. Per questo un club che diffonde musica registrata deve occuparsi sia dei diritti d’autore sia dei diritti connessi, che fanno capo a soggetti diversi: in Italia, per i produttori, opera tra gli altri SCF. Per i casi concreti è bene rivolgersi a un avvocato esperto di diritto d’autore o alla propria società di gestione collettiva.